lunedì 1 febbraio 2016

Esperienze in corso - Gennaio 2016. QUALE LAUREA NEI “POLI 0-6 ANNI”?

di Alberto Alberani

La legge 107 prevede con gli articoli 180 e 181 che il Governo sia delegato ad adottare entro febbraio 2017 uno o più decreti legislativi in relazione al “sistema” 0-3 e 3-6. 


Non ho volutamente scritto sistema 0-6 perché sta passando l’idea sbagliata che scompariranno “nidi e scuole dell’infanzia” sostituite da un unico servizio. Il punto 7 del comma e) dell’art. 181 ricorda che un decreto legislativo si occuperà della “promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi” e questo probabilmente significa che oltre al servizi 0-3 e alle scuole 3-6 potranno strutturarsi poli 0-6 che già esistono in molte parti d’Italia. Questo possibile futuro scenario ci invita ad aprire alcune riflessioni che, forti delle esperienze realizzate, ci conducono inevitabilmente a identificare tematiche da riempire di contenuti. Rapporti numerici, spazi, forme organizzative, attività, costi e finanziamenti... sono solo alcuni temi su cui sarà necessario prendere decisioni e operare scelte. Sono tematiche per lo più inserite nel punto 1.3 del comma e) dell’art. 181 che precedentemente, al punto 1.2, prevede “la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia”. Già nelle scuole per l’infanzia titoli d’accesso per l’insegnamento consistono in: laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento, art. 6, L. 169/2008) e diploma Magistrale o diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (cfr. www.istruzione.it/urp/titoli_accesso.shtml). Differente la situazione nei servizi 0-3 che sono condizionati da legislazioni regionali molto diversificate. Per fare solo un esempio, dal 1 settembre 2015 per lavorare in servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna è necessario disporre dei diplomi di laurea: in Pedagogia, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria; diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 26 luglio 2007; diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell’università e della ricerca 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge (cfr. www.regione.emilia-romagna.it/servizi.prima-infanzia.emilia-romagna). Queste situazioni sono frutto di scelte connesse ai percorsi e alle storie di questi due mondi e naturalmente dalle dimensioni universitarie e normative. Dimensione normativa italiana che si arricchisce della Proposta di legge 2656 “Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista” (www.camera.it/leg17/126?idDocumento=2656) che prevede finalmente – prendendo a riferimento la normativa europea – il riconoscimento in Italia dell’educatore e del pedagogista. Partendo dalle situazioni esistenti della scuola dell’infanzia e dei servizi 0-3, dalla proposta di legge “Iori”, con lo stimolo dei poli 0-6 sarà possibile domandarsi chi e con quale formazione iniziale lavorerà in questi servizi consapevoli che oltre alle lobby, oltre ai comprensibili interessi di parte, oltre alle rendite di posizione ci sono loro, i bambini e le bambine che necessitano di un accompagnamento qualificato e competente. 

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